1. Le leggi regionali, in relazione alla natura degli strumenti di pianificazione e delle trasformazioni da questi disciplinate, stabiliscono, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 16, le procedure di formazione dei piani specialisti di settore di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Le scelte oggetto degli strumenti di pianificazione devono essere basate su un adeguato quadro conoscitivo dello stato del territorio, dei vincoli derivanti da leggi e da atti amministrativi nonché dei contenuti degli altri strumenti di pianificazione inerenti l'ambito da pianificare. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione.
3. Precedentemente all'adozione degli strumenti di pianificazione, deve essere assicurata la partecipazione al processo di definizione delle relative scelte degli enti territoriali competenti alla definizione degli atti amministrativi, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, nonché di qualsiasi altra autorità responsabile della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
4. Deve essere altresì assicurata la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di formazione degli strumenti di pianificazione; a tale fine devono essere stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale.
5. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione, l'amministrazione procedente illustra il modo in cui ha tenuto conto dei pareri espressi dalle altre