Art. 11.
(Formazione partecipata degli strumenti di pianificazione).

      1. Le leggi regionali, in relazione alla natura degli strumenti di pianificazione e delle trasformazioni da questi disciplinate, stabiliscono, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 16, le procedure di formazione dei piani specialisti di settore di cui all'articolo 9, comma 2.
      2. Le scelte oggetto degli strumenti di pianificazione devono essere basate su un adeguato quadro conoscitivo dello stato del territorio, dei vincoli derivanti da leggi e da atti amministrativi nonché dei contenuti degli altri strumenti di pianificazione inerenti l'ambito da pianificare. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione.
      3. Precedentemente all'adozione degli strumenti di pianificazione, deve essere assicurata la partecipazione al processo di definizione delle relative scelte degli enti territoriali competenti alla definizione degli atti amministrativi, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, nonché di qualsiasi altra autorità responsabile della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
      4. Deve essere altresì assicurata la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di formazione degli strumenti di pianificazione; a tale fine devono essere stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale.
      5. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione, l'amministrazione procedente illustra il modo in cui ha tenuto conto dei pareri espressi dalle altre

 

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amministrazioni nonché dei risultati delle consultazioni dei cittadini previsti dal comma 4.
      6. Successivamente al provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione deve essere assicurato un congruo termine di tempo entro il quale chiunque possa prendere visione degli strumenti di pianificazione adottati e presentare una formale osservazione.

      7. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione non è ammissibile l'effettuazione di trasformazioni, fisiche e funzionali, in contrasto con i predetti strumenti, ovvero tali da comprometterne o da renderne più gravosa l'attuazione. Può essere previsto che, anche in fasi antecedenti del processo di formazione degli strumenti di pianificazione, gli atti amministrativi appartenenti a tale processo possano inibire l'effettuabilità di determinate trasformazioni suscettibili di contraddire le scelte che si intendano assumere.
      8. Deve essere altresì conclusa la verifica di conformità con gli atti legislativi e amministrativi e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, mediante intesa con il soggetto istituzionale competente da raggiungere in sede di conferenza delle amministrazioni interessate.
      9. Nel provvedimento di approvazione, l'amministrazione procedente deve controdedurre alle osservazioni pervenute, motivando le determinazioni assunte.
      10. Le eventuali variazioni delle previsioni di piano devono essere adeguatamente giustificate in rapporto alla coerenza complessiva del processo di pianificazione.